COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA
Il
decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e
altre misure settoriali:
finanziamento
e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale,
della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati
sul fronte dell’emergenza;
sostegno
all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del
reddito;
supporto
al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il
sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
sospensione
degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di
altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione
dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali
provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal
Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività
economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti
permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori
maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi,
sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e
mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti
gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non
ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a
distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
Di
seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4
fronti principali.
1.
Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema
sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici
impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria
vengono
individuate le coperture per le 20.000
assunzioni già
deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
il Fondo
emergenze nazionali viene
incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
lo
stanziamento di risorse per gli straordinari del
personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il
2020;
il
finanziamento dell’aumento
dei posti letto in
terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive
(anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private
devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i
locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
l’autorizzazione
a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo
perduto alle imprese
produttrici di dispositivi medici e
dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
la
previsione che la Protezione civile possa disporre
la requisizione da
soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici
e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri
immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in
sorveglianza sanitaria (150 milioni);
la
possibilità di incrementare il personale
medico e infermieristico militare con
una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i
servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo
determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene
incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di
Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica
(il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
la
possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale,
di trattenere
in servizio il
personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti
per la pensione;
una
deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie, per consentire l’esercizio
temporaneo sul territorio nazionale a
chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata
da specifiche direttive dell’Unione Europea;
disposizioni
sull’abilitazione all’esercizio della professione di
medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti
all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio
di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel
corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del
corso di studi;
l’introduzione
di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei
contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e
di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
lo
stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai
maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia,
le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera
prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la
sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli
ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare
l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
lo
stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti
scolastici;
l’istituzione
del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città
metropolitane e Comuni;
la
previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni
caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e
servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio
sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla
diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva
tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o
più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già
previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo
delle liberalità;
la
disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19.
2.
Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno
perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza
la cassa
integrazione in deroga viene
estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di
tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende
con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a
seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla
cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale
“COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale
possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano
della cassa integrazione straordinaria;
la
possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale
“emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale
(FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
è
riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non
tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo
va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non
iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei
settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del
settore spettacolo, lavoratori agricoli;
è
istituito un Fondo
per il reddito di ultima istanza con
una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per
coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i
professionisti iscritti agli ordini;
misure
di sostegno
per i magistrati onorari in servizio:
riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro
per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di
sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati
onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non
è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati
erogati a norma del decreto;
si
prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in
quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico
l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
a
sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del
servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i
figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in
situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15
giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In
alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto
di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000
euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze
dell’ordine;
il
numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è
incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
misure
per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per
i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di
passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento
del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione
e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore,
nonché la previsione della costituzione di una nuova società
interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle
finanze, ovvero controllata da una società a prevalente
partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della
situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia
- Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.
entrambe in amministrazione straordinaria;
l’incremento
della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese;
misure
in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità
di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti
alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la
costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità
aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura,
per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e
dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per
l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
3.
Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese
Per
evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono
stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la
collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.
Una
moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che
riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve
in scadenza);
potenziamento
del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche
per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche
riguardano nel dettaglio:
la
gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo
di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo
stesso;
l’ammissibilità
alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per
consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di
liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
l’allungamento
automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione
del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
la
previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di
procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli
profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia
anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in
ragione della crisi connessa all’epidemia;
eliminazione
della commissione di mancato perfezionamento per tutte le
operazioni non perfezionate;
la
possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di
garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel
settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
la
possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior
garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad
imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
la
possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere
l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere
di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche
unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
la
sospensione dei termini operativi del fondo;
estensione
del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5
milioni di finanziamento;
estensione
a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la
dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e
altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa
depositi e prestiti e di Sace);
facilitazione
per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori
autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
estensione
dell’impiego delle risorse del Fondo;
rafforzamento
dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di
semplificazione;
estensione
ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo
per mutui prima casa;
misure
per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
la
costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata,
finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema
Paese;
immediata
entrata in vigore del “volatility adjustment” per le
assicurazioni;
possibilità
di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati
dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo
dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo
risparmiatori (FIR);
introduzione
di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa
depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito
anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo
è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
incentivo
alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione
delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per
imprese finanziarie ed industriali;
norme
sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei
contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri
luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per
le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al
titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
l’istituzione
di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori
disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
l’aumento
delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020
nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e
dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il
venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi,
qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o
definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della
progettazione ed esecuzione dei lavori.
4. Misure
in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e
adempimenti aggravino i problemi di liquidità
Sospensione,
senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei
versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per
i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I
settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti
passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport,
istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale
giochi e centri scommesse;
sospensione
dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di
euro (versamenti
IVA, ritenute e contributi di marzo);
differimento
scadenze –
per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione,
il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali
ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal
16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
disapplicazione
della ritenuta d’acconto per professionisti senza
dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel
periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
sospensione
sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia
delle entrate;
sospensione
dei termini per
la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per
rottamazione-ter, sospensione dell’invio
nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
premi
ai lavoratori: ai
lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese
di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in
smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non
tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
l’introduzione
di incentivi
e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro:
per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di
sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la
concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi
attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi
sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico
fondo;
donazioni
COVID-19 –
la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi
dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta
una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un
beneficio massimo di 30.000 euro;
affitti
commerciali –
a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari
al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
disposizioni
in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone,
per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19
sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale
e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di
trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della
tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate
nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione
dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
disposizioni
di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un
contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla
clientela;
la
sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di
locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le
associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
misure
straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.
Inoltre,
il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:
nuove
misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di
giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e
militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9
marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti
presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso
periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto
dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche
eccezioni;
misure
per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e
per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
misure
straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio
e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile
è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento
delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la
valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento
dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche
dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che
si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono
concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi
che precedono;
disposizioni
per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di
amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la
sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto
ordinario e degli enti locali;
misure
per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la
distribuzione gratuita agli indigenti;
la
possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e
le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici
nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le
fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
la
proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di
riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto;
misure
per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino
al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio
postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati,
alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore
postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la
modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento
dei servizi di notificazione a mezzo posta:
norme
in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il
differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e
dei bilanci di previsione 2020-2022;
il
rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni
sui rifiuti;
misure
per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle
università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo
per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni
adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
contributi
per le piattaforme per la didattica a distanza;
misure
per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti
brevi e saltuari;
la
proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati
personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di
cessazione dello stato di emergenza;
la
proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum
confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero
dei parlamentari.